G.A.I.M.S.

Gruppo Amatori Italiano Malinois Sportivo Statuto


Titolo I Costituzione

Art. 1 - Il G.A.I.M.S. Gruppo Amatori Italiano Malinois Sportivo è costituito ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del c.c.

Sede

Art. 2 - L’Associazione ha sede in TORRITA DI SIENA via Loc. Piandolmo, 42 (SI). La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio direttivo

Scopi

Art. 3 - L’Associazione che non ha finalità di lucro ed è apolitica ha lo scopo, in armonia con gli interessi, di promuovere migliorare e valorizzare concretamente la varietà di Pastore Belga Malinois; si adopererà prevalentemente per tale varietà, per potenziarne la selezione, l’allevamento, favorendone l’impiego e l’utilizzazione in tutte le discipline sportive, nella Protezione Civile e nelle varie applicazioni dell’addestramento civile. Il G.A.I.M.S. favorirà la selezione del Pastore Belga Malinois nel pieno rispetto delle leggi dello stato in materia di custodia e tutela degli animali d’affezione, ne osserverà le disposizioni dei ministeri competenti facendosi carico di informare i propri soci di tutte le disposizioni nuove o vecchie di doveri, diritti e obblighi, in modo che il Malinois possa continuare ad essere parte integrante della vita cittadina, della natura e dell’ambiente in cui vive.

Il G.A.I.M.S. riconosce in Toto lo standard di razza edito dalla F.C.I. relativo al Pastore Belga, svilupperà tutto quanto possa contribuire alla selezione del Malinois in materia Sportiva e Soccorso e Zootecnica, pertanto ne riconosce i regolamenti e le disposizioni per tutte le discipline Sportive, Esposizioni e Utilità, Il G.A.I.M.S.

Il G.A.I.M.S. organizzerà manifestazioni, corsi, seminari e convegni tesi allo sviluppo ed alla conoscenza su addestramento, della genetica e al miglioramento morfo caratteriale del Malinois, organizzerà attività sociali, ricreative, di volontariato ed educative che saranno comunque collegate alla miglior conoscenza del Pastore Belga Malinois.

Il G.A.I.M.S. si riserva di collaborare con altri Enti e Associazioni, Nazionali e Internazionali, per il conseguimento degli scopi sopra descritti.

Il G.A.I.M.S. farà suo il compito di sensibilizzare e sollecitare l’opinione pubblica, le istituzioni e le amministrazioni locali, regionali e nazionali per la soluzione di tutti quei problemi che impediscano la corretta socializzazione custodia, tutela e sviluppo del Malinois e dei cani in genere. In particolare l’associazione potrà prestare con la propria struttura o a mezzo terzi servizi di informazione, consulenze, assistenza e tecnico legale a favore degli associati.

Durata

Art. 4 - La durata della associazione è illimitata.

Organi

Art. 5 - Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci

  1. il Consiglio Direttivo
  2. il Presidente ed il Vice-Presidente
  3. l’Organo Revisore
  4. il Comitato dei Probiviri

Gli organi sono elettivi, durano in carica un triennio solare ed i membri sono rieleggibili. Qualunque carica, conferibile non è retribuita.


Titolo II Patrimonio

Fondo comune

Art. 6 - Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi straordinari, elargizioni di associati benemeriti o di terzi, donazioni, eredità e legati.

Esercizio

Art. 7 - L’anno sociale và dal 01 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.

Quote Associative

Art. 8 - Compete al Consiglio Direttivo di determinare anno per anno l’ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati in occasione della riunione annuale per l’approvazione del conto consuntivo. Solo la prima determinazione è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Versamenti e Morosità

Art. 9 - I contributi ordinari dovranno essere versati, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, in un'unica soluzione. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. Coloro che cessino (per dimissioni od altra causa) sono comunque tenuti al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso. La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione della qualità di associato.

La morosità è però sanabile in ogni momento, con l’immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.


Titolo III Associati

Qualità

Art. 10 - Possono essere Soci del G.A.I.M.S. i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, che non abbiano avuto condanne per maltrattamenti verso animali e che abbiano un interesse all’addestramento e divulgazione del Malinois.

Ammissione

Art. 11 - La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. La domanda firmata e convalidata dalla firma di 2 (due) Soci presentatori è indirizzata al Presidente.

In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio e dall’Assemblea.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Sul diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione che dovrà essere scritta, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che avrà cura di portare la questione alla attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di rielezione a Socio possono essere istruite e valutate solo dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Qualifica di Socio

Art. 12 - I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti di questa Associazione sono eguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i Soci minorenni.

Art. 13 - L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e si intende rinnovata per quella successiva qualora il Socio stesso non presenti le proprie dimissioni per lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione entro e non oltre il 31 (trentuno) novembre dell’anno in corso.

Art. 14 - La qualifica di Socio si perde:

  1. per dimissioni nei termini sopra indicati
  2. per morosità nel pagamento della quota annuale
  3. per espulsione, deliberata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Assemblea

Composizione dell’Assemblea Art. 15 - L’Assemblea è composta da tutti gli associati.

Competenze dell’Assemblea

Art. 16 - L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  1. approvare i conti consuntivi ed i conti preventivi, nonché il rendimento economico e finanziario
  2. nominare il Consiglio Direttivo fatta eccezione per il primo Consiglio nominato in sede dell’atto costituente c) nominare il Comitato dei Probiviri

d) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nè fondi, riserve o capitali durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Convocazione dell’Assemblea

Art. 17 - L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso a mezzo stampa e i mezzi di divulgazione interni (sito internet e/o pubblicazione cartacea) da pubblicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa.

Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati che ne facesse richiesta. La convocazione deve contenere l’indicazione della località, del giorno e dell’ora della riunione nonché dell’ordine del giorno.Gli associati possono partecipare all’Assemblea a mezzo di delega conferita ad un altro associato; nessuno può però essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno della metà degli associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di questi; delibera con la maggioranza dei voti degli associati partecipanti in proprio o per delega. L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del conto preventivo e consuntivo e quando occorra per la nomina delle cariche sociali.

Presidenza

Art. 18 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dall’associato designato dagli intervenuti. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario dell’Associazione o in sua assenza o impedimento l’associato designato da chi presiede.

 


Consiglio Direttivo

Composizione del Consiglio Direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo si compone di 7 (sette) membri e viene eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica per 3 (tre) anni. I membri possono essere rieletti. Nel caso in cui prima della scadenza di mandato vengano meno 1 (uno) o più membri del Consiglio Direttivo, saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato. Qualora venga invece a mancare la maggioranza del Consiglio i restanti membri dovranno immediatamente convocare l’Assemblea per la rielezione dell’intero organo. I membri che senza giustificato motivo non partecipino a 3 (tre) riunioni consecutive decadono dalla carica.

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

  1. gestire ordinariamente e straordinariamente l’Associazione
  2. redigere i bilanci preventivi e consuntivi, il rendimento economico e finanziario, che deve essere approvato dalla Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di Aprile c) nominare il Presidente ed il Vicepresidente
  1. nominare il Segretario e il Tesoriere (o Segretario Tesoriere)
  2. nominare il Comitato Tecnico
  3. decidere sull’ammissione e/o sull’esclusione dei Soci
  4. determinare annuale la quota associativa
  5. può promuovere dei Coordinatori Regionale allorché lo ritenga necessario per concretizzare gli scopi dell’Associazione e ne può revocare detto incarico quando lo riterrà necessario.

Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni volta che ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale, in questo caso però ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiari non informato. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi in ogni caso almeno 3 (tre) volte nell’anno.

Quorum

Art. 21 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello di chi presiede.

Presidenza

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Presidente o nell’ordine dal Consigliere più anziano.

Delega dei Poteri

Art. 23 - Il Consiglio potrà distribuire fra i suoi membri sfere di competenza, anche come sottoforma di comitato esecutivo e per specifiche materie o particolari finalità, potrà avvalersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati od anche di consulenti esterni.

Presidente e Vicepresidente

Presidente

Art. 24 - Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione ai terzi ed anche in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

Vicepresidente

Art. 25 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza con tutti i poteri che sono conferiti al Presidente ed assume diritto di Presidenza qualora questa per qualsiasi motivo si renda vacante in attesa che una nuova riunione del Consiglio Direttivo che ha il dovere di convocare urgentemente e che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.


Titolo VII Organo Revisore dei conti

Composizione e Nomina dell’Organo Revisore dei Conti

Art. 26 – L’Organo Revisore è nominato dall’Assemblea Generale ed è composto da 1 (uno) o più membri anche non associati.

Competenze dell’Organo Revisore dei Conti

Art. 27 - L’Organo Revisore vigila sulla tenuta dei conti dell’Associazione, esprime all’Assemblea il parere anche verbale sui conti preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.


Titolo VIII Comitato dei Probiviri

Composizione e Nomina

Art. 28 - Il Comitato dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci che non ricoprano una carica nel Consiglio Direttivo.

Competenze

Art. 29 - Il Comitato dei Probiviri può richiedere consulenza legale presso non associati qualora tra gli associati non vi siano delle competenze specifiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di almeno 3 (tre) membri del comitato dei Probiviri in assenza di 1 (uno) dei membri effettivi questo sarà sostituito da 1 (uno) dei membri supplenti.

Art. 30- Il Comitato dei Probiviri è tenuto a controllare che tutti i Soci osservino le norme del presente statuto, le disposizioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, tutti i regolamenti nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.

Art. 31 - Tutti i Soci sono soggetti alle decisioni disciplinari dei Probiviri e delle commissioni di disciplina dell’ENCI.

Art. 32 - Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate al Consiglio Direttivo per iscritto e firmate che ne prenderà visione e, valutato il caso, deciderà se inoltrarle al Comitato dei Probiviri che a sua volta si pronuncerà con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli il termine di almeno 15 (quindici) giorni per produrre le proprie giustificazioni. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere contestualmente trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili avanti alla commissione di disciplina di seconda istanza eletta appositamente per il caso alla prima Assemblea dei Soci disponibile mediante ricorso scritto e sottoscritto dall’appellante o suo procuratore da inviarsi a mezzo raccomandata nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto. Tale raccomandata va inviata alla Presidente dell’associazione.


Titolo IX Segretario e Tesoriere

Nomina

Art. 33 - Il Segretario e/o il Tesoriere sono cariche nominate dal Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere anche separate tra loro.

Competenze

Art. 34 - Il Segretario e/o il Tesoriere ha le seguenti competenze: a) tenere uno schedario o libro dei Soci

  1. riscuotere le quote associative e segnalare i morosi al Consiglio Direttivo
  2. disbrigare la corrispondenza
  3. assistere e coadiuvare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle delibere dello stesso
  4. effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo
  5. raccogliere e conservare tutti i giustificativi di cassa, compilare alla fine dell’anno un rendiconto della gestione, custodire i fondi dell’Associazione e risponderne di fronte al Consiglio Direttivo ed ai Soci.

Il Segretario e/o il Tesoriere è tenuto in qualsiasi momento a presentare i conti ai Consiglieri o all’Organo Revisore dei Conti per una eventuale verifica.


Titolo X Comitato Tecnico

Nomina

Art. 35 - Il Comitato Tecnico è eletto dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica per 3 (tre) anni. E’ formato da 3 (tre) membri che possono essere rieletti. I membri del Comitato Tecnico saranno scelti tra i Soci e comunque almeno 1 (uno) di loro deve anche essere membro del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico potrà essere sciolto dal Consiglio Direttivo solo con voto unanime e con la presenza di tutti i membri. Il Comitato Tecnico è comunque dimissionario al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Competenze

Art. 36 - Il Comitato Tecnico si occupa di progettare e proporre al Consiglio Direttivo tutto quello che può essere costruttivo e formativo per lo sviluppo del Pastore Belga Malinois nel rispetto del presente statuto.

Art. 37 - Il Comitato Tecnico è delegato dal Consiglio Direttivo alla costruzione ed organizzazione dei calendari dei campionati sociali, delle selezioni a prova attitudinale, delle manifestazioni, esposizioni, raduni e di tutte le prove sportive cino-agonistiche ed alla realizzazione dei regolamenti tecnici interni.

Ad esso compete la scelta dei Giudici e dei Figuranti che proporrà al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Titolo XI Varie

Art. 38 - L’Associazione potrà se lo riterrà necessario dare vita ad una rivista specializzata sul Pastore Belga Malinois ed alla realizzazione di un sito internet che ne sarà la voce ufficiale.

Art. 39 - Il presente statuto entra in vigore con l’atto costitutivo presente. Qualsiasi modifica potrà essere presentata all’Assemblea dei Soci solo dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la richiesta dovrà essere formulata per iscritto e indirizzata al Presidente della Associazione avendo in calce la firma autografa di tutti i soci proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un’Assemblea in cui sia presente (o rappresentato per delega) almeno la metà più 1 (uno) dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 40 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme ed ai principi generali del codice civile.

 

Gruppo Amatori Italiano Malinois Sportivo e Soccorso

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